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Formazione ed informazione dei lavoratori (Art.36/37) rischio basso
Formazione ed informazione dei lavoratori (Art.36/37) rischio basso
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Secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
La formazione avviene frequentando uno specifico corso di formazione e informazione dei lavoratori di durata variabile a seconda del livello di rischio: rischio basso 8h; rischio medio 12h; rischio alto 16h.
Possono partecipare:
i lavoratori
i rappresentanti
i soci lavoratori
i dipendenti
i dirigenti
i preposti
tutti coloro che svolgono una funzione lavorativa
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